Cosa sapere

REGOLAMENTAZIONE

La pesca sportiva e dilettantistica è l’attività esercitata nel tempo libero, senza scopo di lucro.

Il pescatore dilettante e sportivo è tenuto alla conoscenza e al rispetto delle normative vigenti. L’esercizio della pesca è disciplinato dalla seguente normativa:
 
  • L.R. 28 aprile 1998 n.19 - Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni ed aggiornamenti.
     
  • Regolamento Regionale n. 1 del 03/01/2023 – Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto.
     
  • Regolamento Regionale n. 2 del 09/08/2024 – Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda.
     
  • Legge n. 154 del 28/07/2016, art. 40 che riguarda il contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne
Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica, il prelievo delle specie sotto riportate è vietato nei periodi di seguito indicati:
 
  1. Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) e suo ibrido con la trota fario dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo, fatto salvo il divieto di trattenimento di ogni esemplare catturato anche al di fuori di tale periodo ai sensi dell’articolo 11, comma 2.
  2. Trota fario (Salmo trutta trutta) dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. Nella zona salmonicola del fiume Adige, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di febbraio.
  3. Trota di lago (Salmo trutta lacustris) dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo.
  4. Salmerino alpino (Salvelinus alpinus) dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo.
  5. Temolo (Thymallus thymallus) dall’ultimo lunedì di settembre al 15 aprile.
  6. Persico reale (Perca fluviatilis) dal 1° aprile al 31 maggio.
  7. Tinca (Tinca tinca) dal 1° maggio al 30 giugno.
  8. Carpa (Cyprinus carpio) dal 1° aprile al 30 giugno.
  9. Luccio (Esox lucius) dal 1° gennaio al 31 marzo, fatto salvo il divieto di trattenimento di ogni esemplare catturato anche al di fuori di tale periodo ai sensi dell’articolo 11, comma 2.
  10. Anguilla (Anguilla anguilla) dal 1° gennaio al 31 marzo.
  11. Alborella (Alburnus alburnus alborella) dal 15 maggio al 30 giugno.
  12. Sanguinerola (Phoxinus phoxinus) dal 15 maggio al 15 giugno.
  13. Scardola (Scardinius erythrophthalmus) dal 15 maggio al 15 giugno.
  14. Triotto (Rutilus erythrophthalmus) dal 15 maggio al 15 giugno.
  15. Cavedano (Leuciscus cephalus) dal 15 maggio al 15 giugno.
  16. Coregone lavarello (Coregonus lavaretus) dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo.
  17. Persico trota (Micropterus salmoides) dal 1° maggio al 15 giugno.
Il prelievo delle seguenti specie ittiche è sempre vietato:
 
  1. Barbo canino (Barbus caninus);
  2. Barbo comune (Barbus plebejus);
  3. Scazzone (Cottus gobio);
  4. Lasca (Chondrostoma genei);
  5. Savetta (Chondrostoma soetta);
  6. Pigo (Rutilus pigus);
  7. Cheppia (Alosa fallax);
  8. Gobione (Gobio gobio);
  9. Spinarello (Gasterosteus aculeatus);
  10. Ghiozzo padano (Padogobius martensii);
  11. Panzarolo (Knipowitschia punctatissima);
  12. Cobite comune (Cobitis taenia);
  13. Cobite mascherato (Sabanejewia larvata);
  14. Nono (Aphanius fasciatus);
  15. Ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae);
  16. Ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrini);
  17. Storione cobice (Acipenser naccarii);
  18. Storione comune (Acipenser sturio);
  19. Storione ladano (Huso huso);
  20. Lampreda padana (Lampetra zanandreai);
  21. Lampreda marina (Petromyzon marinus).
È sempre vietato il prelievo delle seguenti specie di invertebrati: Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus e Astacus astacus), Pinna comune o Nacchera (Pinna nobilis), Dattero di mare (Litophaga litophaga), Vongola adriatica (Chamelea gallina), tutte le specie appartenenti alla classe Holothuroidea.

Per le specie di organismi invertebrati di seguito elencati, i periodi di divieto di prelievo sono:
 
  1. Corbola (Upogepia spp.) dal 1° giugno al 31 luglio;
  2. Anellidi (Marphysa sanguineaHediste sin. Nereis spp.Perinereis spp.) dal 1° dicembre al 28 febbraio;
  3. Riccio di mare (Paracentrotus lividus) dal 1° maggio al 30 giugno.
Per le specie Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), inclusi gli ibridi con la Trota fario, e Luccio (Esox spp.), inclusi gli ibridi, gli uffici regionali competenti possono autorizzarne la cattura e il trattenimento sulla base delle indicazioni contenute nella Carta ittica regionale, definendo il numero massimo di esemplari catturabili, le zone, i periodi e le misure consentite.
Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica e di altri organismi acquatici, le misure minime di prelievo per le seguenti specie sono le seguenti:
 
  1. Trota di lago (Salmo trutta lacustris): cm 35;
  2. Trota fario (Salmo trutta trutta): cm 22;
  3. Temolo (Thymallus thymallus): cm 30;
  4. Salmerino alpino (Salvelinus alpinus): cm 25;
  5. Persico reale (Perca fluviatilis): cm 25;
  6. Persico reale (Perca fluviatilis), nei laghi e bacini lacustri: cm 15;
  7. Tinca (Tinca tinca): cm 30;
  8. Carpa (Cyprinus carpio): cm 40;
  9. Cavedano (Leuciscus cephalus): cm 25;
  10. Anguilla (Anguilla anguilla): cm 40;
  11. Coregone lavarello (Coregonus lavaretus): cm. 30;
  12. Persico trota (Micropterus salmoides): cm. 30;
  13. Vongole veraci (Venerupis spp., sin. Ruditapes spp., sin Tapes spp.): cm 2,5;
  14. Ostrica concava (Crassostea gigas): cm 3,0.
Al fine di tutelare la fauna, le lunghezze minime di cui al comma 6 possono essere modificate in maniera restrittiva nelle acque date in concessione.

Per le specie di origine marina, valgono le lunghezze indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Le lunghezze dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale; per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.

I pesci catturati di lunghezza inferiore a quella consentita devono essere immediatamente reimmessi in acqua procedendo al taglio della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell’esemplare catturato, fatta eccezione nei casi di utilizzo di esche artificiali.
L’esercizio della pesca sportiva a pagamento, nei laghetti e specchi d’acqua esistenti all’interno di proprietà private non è soggetto alle disposizioni relative al possesso della licenza di pesca e del tesserino regionale.
Per esercitare la Pesca Sportiva in mare è obbligatorio registrarsi gratuitamente al sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

È possibile accedere all'area riservata del MASAF attraverso questo link.

La stampa successiva alla procedura on-line costituisce "titolo" per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa in mare.

Per conoscere le eventuali norme e le zone interdette alla pesca lungo la costa adriatica veneta, contattare le Capitanerie di Porto competenti.
 

Capitaneria di Porto di Venezia

Indirizzo: Dorsoduro n. 1408 - 30123 Venezia (VE)
Telefono: 0412405711
E-mail: cpvenezia@mit.gov.it
Pec: dm.venezia@pec.mit.gov.it
www.guardiacostiera.gov.it/venezia

Capitaneria di Porto di Chioggia

Indirizzo: Piazzetta Marinai d'Italia n. 1290 - 30015 Chioggia (VE)
Telefono: 0415508211
E-mail: cpchioggia@mit.gov.it
Pec: cp-chioggia@pec.mit.gov.it
www.guardiacostiera.gov.it/chioggia